Scaduto

Gara #602

PROCEDURA APERTA - AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE PUBBLICA IN AMBITO COMUNALE”.
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Informazioni appalto

07/05/2026
Aperta
Servizi
€ 395.487,55
CARNEVALE SALVATORE

Categorie merceologiche

905111 - Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

Lotti

1
BB8258E2B3
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE PUBBLICA IN AMBITO COMUNALE”.
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 36/2023, DA AGGIUDICARE SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE PUBBLICA IN AMBITO COMUNALE”.
€ 384.687,55
€ 323.254,21
€ 5.400,00

Scadenze

05/06/2026 09:00
12/06/2026 09:00
12/06/2026 09:30

Allegati

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07/05/2026 16:23
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Chiarimenti

14/05/2026 16:59
Quesito #1
Si rileva che il costo del personale riportato nel Piano Industriale risulta parametrato alle tabelle FISE/Utilitalia aggiornate a luglio 2024, antecedenti al rinnovo del CCNL Igiene Ambientale 2025-2027, che prevede da Febbraio 2026 nuovi inquadramenti con differenti retribuzioni di base. Pertanto si chiede di confermare l’avvenuto recepimento degli incrementi contrattuali sopravvenuti e della reale incidenza del costo derivante dalla clausola sociale, e in caso contrario il relativo adeguamento del costo del personale.

22/05/2026 18:35
Risposta
Il capitolato speciale di appalto prevede all’art. 6 - Ammontare dell’appalto - valore stimato del contratto – individuazione della prestazione principale e delle prestazioni secondarie – revisione del canone – valore del subentro delle attrezzature. In ordine alla revisione del canone si applicano le previsioni della delibera ARERA 03/08/2023 385/2023/R/rif: Aggiornamento del corrispettivo contrattuale L’Ente Comune di Falerna garantisce per tutta la durata dell’affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l’ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente, assicurandone l’adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente. Quindi, anche per il personale si applicano le previsioni del metodo tariffario come indicato nel capitolato e recepite nello schema di contratto di appalto. Il corrispettivo di aggiudicazione della procedura concorsuale, al netto del ribasso di gara offerto dalla Impresa Appaltatrice., si intende remunerativo per tutte le prestazioni obbligatorie previste nel Capitolato Tecnico e relativi allegati.
Il RUP
Ing. Salvatore Carnevale
19/05/2026 12:46
Quesito #2
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene pubblica in ambito comunale” – CIG BB8258E2B3.

Quesito

Si chiede di chiarire la legittimità delle previsioni del disciplinare di gara che richiedono, quali requisiti di ordine speciale e dunque a pena di esclusione, il possesso delle certificazioni UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 45001.

Sul punto, deve ritenersi ormai conclamata l’impossibilità di utilizzare le certificazioni ISO quali requisiti di accesso alla procedura di gara. In tal senso si richiama la Delibera ANAC n. 375 del 01/10/2025, secondo cui le certificazioni ISO non possono essere richieste come requisiti di partecipazione alle gare pubbliche a pena di esclusione.

Ne consegue che la previsione contenuta nel paragrafo 8.3, comma 3 e seguenti, nella parte in cui subordina la partecipazione alla gara al possesso delle suddette certificazioni ISO, appare illegittima, sproporzionata e lesiva dei principi di concorrenza, massima partecipazione, par condicio e non discriminazione.

A ciò si aggiunge un ulteriore profilo di illegittimità. Il disciplinare, al paragrafo 12.1, punto B.4, attribuisce anche un punteggio tecnico premiale per il possesso delle medesime certificazioni ISO. Tale previsione risulta parimenti illegittima, poiché valorizza come criterio premiale un requisito già richiesto quale condizione obbligatoria di accesso alla procedura.

In altri termini, un elemento imposto come requisito di ammissione non può essere contemporaneamente oggetto di attribuzione di punteggio tecnico, pena la violazione del principio di separazione tra requisiti soggettivi di partecipazione e criteri di valutazione dell’offerta, nonché un’indebita duplicazione valutativa.

Pertanto, si chiede a codesta Stazione Appaltante di voler procedere alla rettifica della lex specialis di gara, eliminando il possesso delle certificazioni ISO quale requisito obbligatorio di partecipazione.

22/05/2026 18:42
Risposta
Il possesso delle certificazioni può essere richiesto dalla Stazione Appaltante a pena di esclusione, purché le ISO siano strettamente connesse e proporzionate all'oggetto del contratto. Infatti negli appalti di rifiuti, la giurisprudenza e le regole dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ne ammettono l'imposizione come requisiti di capacità tecnica e professionale. Le stazioni appaltanti possono richiederle per garantire che il servizio venga svolto con standard elevati. Le ISO 14001 (Ambiente), 9001 (Qualità) e 45001 (Sicurezza sul lavoro) sono considerate requisiti di natura speciale particolarmente pertinenti per la gestione dei rifiuti. Infatti il D.Lgs. 36/2023 stabilisce un elenco tassativo per i requisiti di gara. Tuttavia, per servizi ad alta complessità e impatto ambientale (come, appunto, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti), la stazione appaltante può legittimamente richiedere queste certificazioni nei bandi di gara.
Il RUP
Ing. Salvatore Carnevale
04/06/2026 19:03
Quesito #3
La presente per rilevare alcune incongruenze riscontrate di cui si richiede chiarimento:
Nel CSA all'Articolo 6 - Ammontare dell’appalto - valore stimato del contratto – individuazione della prestazione principale e delle prestazioni secondarie – revisione del canone – valore del subentro delle attrezzature
Viene specificato che:" L’importo annuale soggetto a ribasso è pari ad € 390.087,55 + € 5.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo annuale di € 395.487,55. Per i cinque anni di durata dell’appalto risulterà il seguente importo del servizio: Servizio a.1 a Importo Servizio (soggetto a ribasso) Per ogni anno di servizio /€ 390.087,55 a.2 Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) 5.400,00 Somme importo servizio (a) 395.487,55 con un importo totale complessivo del servizio, sull’intera durata di € 395.487,55, come rilevabile dal Quadro Economico generale riportante i costi del servizio.
Mentre nel disciplinare d'appalto viene indicato all'articolo 4.2:
L'importo dell’appalto posto a base d’asta è pari a € 395.487,55, di cui:
• Importo del servizio, soggetto a ribasso in sede di offerta: € 61.433,34.
• Oneri della manodopera, non soggetti a ribasso: € 323.254,21
• Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso: € 5.400,00. A tali importi verrà applicata l’IVA in misure di legge.
e ancora all'articolo 12.2. CRITERI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVI – OFFERTA ECONOMICA L’offerta economica, la quale verrà espressa in termini di ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta assoggettato al ribasso medesimo (€ 61.433,34), verrà valutata in termini quantitativi rispetto al punteggio massimo Pmax indicato all’interno della seguente tabella.
Si rileva quindi un'incongruenza su quanto indicato nel CSA e quanto indicato nel disciplinare: € 61.433,34+€ 323.254,21=€ 384.687,55 a cui se aggiungiamo gli oneri di 5.400,00 abbiamo un importo complessivo di € 390.087,55 e non 395.487,55.
SI CHIEDE QUINDI DI SPECIFICARE CHE:
L'IMPORTO DELL'APPALTO POSTO A BASE DI GARA E' PARI A € 395.487,55 COME INDICATO NEL QUADRO ECONOMICO;
L'IMPORTO DEL SERVIZIO SOGGETTO A RIBASSO IN SEDE DI OFFERTA IN QUESTO CASO SIA PARI AD € 66.833,34;
GLI ONERI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO SIANO PARI A € 323.254,21;
GLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO SIANO PARI A € 5.400,00.
E SI CHIEDE INOLTRE DI CONFERMARE SE , AI FINI DEL CONFRONTO COMPETITIVO, IL RIBASSO DEVE ESSERE APPLICATO SULL'IMPORTO DEL SERVIZIO E QUINDI SU € 66.833,34 OPPURE SULL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 390.087,55
INFINE SI CHIEDE SE L'IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA AMMONTA AD € 16,00 E QUINDI SE L'IMPORTO INDICATO DI € 33,00 SI TRATTA DI UN REFUSO DELL'ARTICOLO PRECEDENTE.
IN ATTESA DI UN CORTESE RISCONTRO SI PORGONO CORDIALI SALUTI.

05/06/2026 16:02
Risposta
Spett.le O.E.
Ai due quesiti posti, si riponde per come di seguito.
1' QUESITO:
Non vi è alcuna incongruenza tra l'art. 6 del CSA e l'Art. 4.2 del disciplinare di gara, tuttavia e ad ogni buon fine, si chiarisce che:
L'importo dell’appalto posto a base d’asta è pari a € 395.487,55, di cui:
• Importo del servizio, soggetto a ribasso in sede di offerta: € 61.433,34.
• Oneri della manodopera, non soggetti a ribasso: € 323.254,21
• Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso: € 5.400,00. A tali importi verrà applicata l’IVA in misure di legge.
E' notorio che il ribasso potrà essere applicato solo sull'importo del servizio soggetto a ribasso e non sulle altre voci che compogono l'importo complessivo della base d'asta.
2' QUESITO
L'imposta di bollo è pari ad € 16,00.
Il RUP
Ing. Salvatore Carnevale
04/06/2026 20:06
Quesito #4
Buona sera, si chiede di chiarire visto che il disciplinare di gara non richiede il requisito di DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, e il requisito tecnico , di aver gestito un comune similare al Comune di Falerna sia per il numero degli abitanti che per l'importo, vorremmo capire se la gara e priva di detti requisiti, permettendo chiunque partecipare senza possedere nessun requisito di carattere economico che tecnico a parte le relative certificazioni richieste e l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, la prego di notiziarci per essere sicuri di non incappare a qualche sorpresa.
Cordialità

05/06/2026 16:36
Risposta
Spett.le O.E.
Al quesito da Voi formulato si riponde per come di seguito.
Gli atti di gara, in particolare il discplinare di gara, stabiliscono che l'O.E. deve possedere, a pena di esclusione, i requisti di cui all'Art. 100 del D.Lgs. 36/2023 il quale, tra l'altro, al comma 1 - lett. b) - stabilisce che sono requisiti di ordine speciale "la capacità economica e finanziaria". Ne va da se che gli operatori economici debbano avere la solidità patrimoniale necessaria per eseguire il contratto senza rischi di insolvenza o interruzioni. Nello specifico si conferma che, per partecipare alla gara, si ritiene cessario che l'O.E. abbia svolto almeno un servizio analogo, di pari importo o superiore ed in un Comune avente popolazione uguale o superiore a quello di Falerna (5.000 ab).
Il RUP
Ing. Salvatore Carnevale
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